In questo articolo scopriremo come la maternità surrogata sia stata recentemente associata al concetto di reato universale in Italia e cosa significa questo termine.
Prima di continuare nella lettura di questo articolo, per poter avere una visione completa del tema, troverete sul mio blog un articolo sulla maternità surrogata in Italia.
Innanzitutto, è importante chiarire che il ricorso alla maternità surrogata è vietato in Italia dall’articolo 12, comma 6, della Legge n. 40 del 2004 che espressamente prevede che “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”.
Lo scorso aprile 2022 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha adottato il testo base della proposta di legge n. 306 (proposta Meloni) che propone di rendere la gestazione per altri (GPA o maternità surrogata) un “reato universale” e cioè illegale anche qualora la procedura avvenga all’estero.
Infatti, tale disegno di legge prevede all’art. 1 quanto segue: “1. Al comma 6 dell’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, infine, il seguente periodo: le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all’estero”.
Ciò significa che chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la commercializzazione di gameti o la surrogazione di maternità, anche se all’estero, potrebbe essere punito con la pena prevista dalla legge italiana. Ciò ovviamente solo nel caso in cui la proposta di legge venisse approvata e a prescindere dal fatto che tale condotta sia regolamentata e legittimata dalla legge straniera.
La proposta Meloni non chiarisce, in ogni caso, se la punibilità sia limitata soltanto ai cittadini italiani.
Su tale ultimo aspetto, invece, è stata la proposta di legge Carfagna, n. 2599 (che è stata abbinata alla proposta n. 306 durante le relative discussioni) ad aver apportato un chiarimento in più; tale disegno di legge ha, infatti, sempre l’obiettivo di criminalizzare la GPA anche se commessa all’estero ma prevede che il reato di surrogazione di maternità sia perseguibile, anche se commesso in territorio estero, da un cittadino italiano.
La proposta di legge in esame, ove approvata, rappresenterebbe un’eccezione al principio di territorialità, disciplinato dall’art. 6 del codice penale, secondo il quale la legge italiana è applicabile nel territorio dello stato quando un’azione o un’omissione sia avvenuta nello stesso territorio dello stato.
In genere, è l’art. 7 del codice penale a stabilire la possibilità di applicare la legge italiana anche se il fatto considerato reato è commesso all’estero. Ovviamente ciò è possibile solo in presenza di determinate condizioni e tra queste è necessario che ci siano determinate disposizioni di legge che stabiliscano l’applicabilità della legge italiana anche se il fatto è commesso all’estero.
In questo caso, se la proposta di legge in esame venisse approvata rientrerebbe tra queste disposizioni di legge.
In ogni caso, il testo della proposta n. 306, è caratterizzato da una forte indeterminatezza in quanto non viene mai fornita, neppure dall’art. 12, comma 6, della legge 40 la definizione specifica di surrogazione di maternità, lasciando probabilmente alla coscienza e alla conoscenza collettiva il compito di interpretare di volta in volta il suo significato. Non solo.
Il testo della proposta si scontra con alcuni principi del sistema penale italiano e, nello specifico, con il principio della doppia incriminazione; in base allo stesso una condotta punita dalla legge italiana sarebbe perseguibile anche all’estero, a condizione che la stessa sia punita anche ai sensi della legge straniera.
Tale circostanza sarebbe inesistente con riferimento a tutti i paesi dove la gestazione per altri (o maternità surrogata) viene praticata, e dove viene spesso anche espressamente regolamentata e disciplinata dalla legge locale.
L’approvazione di questa proposta di legge inciderebbe negativamente sui diritti dei minori che verrebbero allontanati dai genitori d’intenzione invece di essere tutelati nel rapporto genitoriale con questi ultimi e potrebbe poi dar vita a situazioni di clandestinità che comporterebbero abusi, sfruttamenti e pregiudizi per tutti i soggetti coinvolti.
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