Trasferimento all’estero: iscrizione AIRE e rinnovo documenti: come funziona?

Chi di noi, almeno una volta, non ha accarezzato l’idea di trasferirsi all’estero, dando una svolta alla propria vita?

Ecco, se sei in procinto di fare il grande passo, realizzando quello che è un desiderio che coltivi da molti anni, questa è certamente la guida che fa al tuo caso.

Infatti, considerando gli importanti risvolti di carattere economico, finanziario e personale che una simile scelta comporta, con il seguente articolo ti darò le indicazioni più opportune per procedere con sicurezza e nel rispetto della legge, approfondendo le seguenti tematiche:

  1. Trasferimento all’estero: sono obbligato ad avvisare il mio Comune di residenza?
  2. Trasferimento all’estero e rinnovo dei documenti: come faccio se non sono iscritto all’AIRE?
  3. Trasferimento all’estero e documenti italiani scaduti: si può trasferire comunque la cittadinanza al figlio?

Trasferimento all’estero: sono obbligato ad avvisare il mio Comune di residenza?  

Il cittadino italiano che intende trasferirsi all’estero per più di un anno è tenuto ad iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Questa iscrizione è un diritto-dovere del cittadino ed è il presupposto per accedere a diversi servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero nonché per l’esercizio di taluni diritti, come la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.

L’iscrizione all’AIRE avviene in due modi:

  • a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. La dichiarazione comporta la cancellazione del soggetto dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
  • In alternativa, l’interessato può anche comunicare all’Ufficio Anagrafe il trasferimento alcuni giorni prima della partenza. In questo caso, comunque il soggetto deve recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.

Il cittadino, inoltre, per permettere l’aggiornamento dell’AIRE, deve tempestivamente comunicare all’Ufficio consolare le variazioni relative alla propria residenza o abitazione, ovvero le modifiche dello stato civile.

Si fa presente che, a partire dal 1 gennaio 2024, la violazione dell’obbligo di iscrizione all’AIRE è punita con una sanzione pecuniaria disposta dal Comune di residenza in Italia.

Trasferimento all’estero e rinnovo dei documenti: come faccio se non sono iscritto all’AIRE?

L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) risulta essere il presupposto anche per ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché di altre certificazioni.

Pertanto, il cittadino che si sia trasferito all’estero senza averne dato comunicazione al Comune di residenza, potrà richiedere il rinnovo dei documenti all’Ambasciata o al Consolato italiano all’estero, solamente dopo aver effettuato l’iscrizione all’AIRE, seguendo la procedura indicata nel punto 1 di questo articolo.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità, per chi è già iscritto AIRE, di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.

Trasferimento all’estero e documenti italiani scaduti: si può trasferire comunque la cittadinanza al figlio?

La cittadinanza per nascita, conosciuta anche come cittadinanza iure sanguinis, si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita. Pertanto, il figlio di padre o di madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, è anch’egli cittadino italiano a patto che l’atto di nascita sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile e che chi trasmette la cittadinanza italiana non l’abbia mai persa.

Pertanto, se sussistono entrambe le condizioni, la cittadinanza italiana può essere trasmessa, anche se i documenti italiani sono scaduti.

Inoltre, i discendenti di cittadini italiani nati in uno stato estero dove vige lo “ius soli” (riconoscimento della cittadinanza nel paese ove si nasce o uno dei genitori risiede) possono, anch’essi, richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso il cosiddetto “iure sanguinis”.

L’autorità competente ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana, in questi casi, è il sindaco del comune dove l’interessato risiede e, all’estero, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.

La procedura riguarda quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

  1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. È questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
  2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello ius loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

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