Quando si parla di “congelare ovuli e crioconservazione embrioni”, si fa riferimento a un trattamento di procreazione medicalmente assistita, finalizzato al concepimento, ed è importante capire le diverse opzioni disponibili e la regolamentazione in Italia
Ma non è sempre così. Infatti, oggi, congelare gli ovuli è possibile anche per raggiungere uno scopo soltanto precauzionale.
Si tratta del fenomeno meglio conosciuto come “social freezing” che consente a un numero sempre più elevato di donne di bloccare il “proprio orologio biologico”, posticipando la ricerca di una gravidanza.
Il social freezing consiste nel congelamento degli ovuli a scopo precauzionale.
Si può definire come una terapia dell’infertilità futura perché consiste nella preventiva crioconservazione degli ovociti che potranno essere eventualmente utilizzati per accedere alle tecniche di fecondazione assistita in caso di impossibilità di concepire in maniera naturale.
In genere, la preservazione della fertilità viene proposta alle donne che devono sottoporsi a trattamenti di chemioterapia o radioterapia o altre procedure in grado di incidere sulla loro capacità riproduttiva.
Non solo.
Il social freezing è anche indicato e richiesto dalle donne che, per motivi personali, intendono preservare la propria fertilità, così ricercando una gravidanza più avanti nel tempo, quando potrebbe essere più difficile ottenere un concepimento naturale, per via della naturale riduzione della fertilità.
La crioconservazione degli embrioni in Italia, oggi, è consentita.
Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, la legge 40/2004 stabiliva, all’art. 14, il divieto di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
La crioconservazione degli embrioni era, quindi, un’eccezione: era consentita soltanto qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risultasse possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, non prevedibile al momento della fecondazione.
In questi casi, la crioconservazione degli embrioni era consentita fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
Con la sentenza n. 151/2009, tale divieto è stato dichiarato incostituzionale poiché considerato in contrasto con la tutela del diritto alla salute della donna, nonché con l’autonomia decisionale del medico.
Pertanto, oggi, è il medico a decidere come è meglio procedere e il ricorso alle tecniche di congelamento, con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica, si rende necessario.
Questo perché il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, deve essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
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