Se sei un neo papà o semplicemente sei interessato a capire quali sono i diritti dei papà alla nascita del figlio, sei capitato nel posto giusto! Infatti, in questo articolo, risponderò alle seguenti domande:
Nel tentativo di recuperare il divario che il nostro ordinamento soffre, rispetto alla normativa degli altri paesi, negli ultimi anni il legislatore ha intrapreso diverse iniziative per ciò che riguarda la tutela che va riconosciuta agli uomini al momento della nascita di un figlio.
Con la conseguenza che, attualmente, anche i papà, una volta diventati genitori, possono usufruire di diritti specifici: tali sono il congedo obbligatorio di paternità, il congedo parentale e il congedo di paternità alternativo.
Con il congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento, si astengono dal lavoro per un periodo i 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).
È possibile usufruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore, e anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo parentale è, invece, una misura riconosciuta ad entrambi i genitori, secondo la quale gli stessi possono astenersi in maniera facoltativa dal lavoro per occuparsi del bambino nei suoi primi 12 anni di vita, per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
In particolare, se la richiesta è del padre, lo stesso ha diritto a tale congedo da quando nasce il bambino per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, prorogabile a 7 se il papà si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi.
Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento dovendo, in questi casi, i genitori adottivi e affidatari, fruirne, qualunque sia l’età del minore, entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Con il congedo di paternità alternativo, invece, il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Al padre lavoratore vanno riconosciuti i riposi giornalieri (“riposi per allattamento”) anche nel caso in cui la madre è disoccupata, non lavora e, pertanto, può restare a casa a prendersi cura del bambino.
Tale è, infatti, il chiarimento dato dal Consiglio di Stato per il quale negare al padre i periodi di riposo dal lavoro per il solo fatto che la madre non è occupata, è un’interpretazione errata della legge, che riconosce a ciascun genitore lavoratore il diritto a periodi di congedo per la nascita del figlio.
Diversamente, si avrebbe un’irragionevole esclusione del padre dal beneficio dei permessi parentali che, oltre ad essere funzionali alla tutela del bambino, sono anche espressione del diritto dei genitori ad accompagnare la crescita del figlio quale espressione della loro personalità.
Come si è già detto, in caso di grave infermità della madre, comprovata da idonea certificazione, al padre è riconosciuto il congedo di paternità alternativo che decorre dalla data in cui si verifica l’evento e ha una durata pari a quella del congedo di maternità di cui non ha goduto la madre lavoratrice.
Potete contattarmi al seguente numero +39 379 11 50 251 o mandare una mail a info@avvocatoidaparisi.com
Per rimanere sempre aggiornati, invece, potete compilare il form in fondo alla pagina inserendo i vostri dati.
Il Tuo Avvocato