Il contratto di convivenza

Grazie all’approvazione della legge Cirinnà oggi anche le coppie di fatto, ovvero le persone legate da vincolo affettivo e che decidono di vivere stabilmente insieme, possono ufficializzare la loro unione nonché regolamentare tutti gli aspetti della propria vita di relazione.

Con questo articolo ti fornirò tutte le informazioni necessarie per comprendere quali sono i diritti che un simile contratto attribuisce agli interessati, nonché quale procedura seguire per giungere alla conclusione di un accordo valido e completo, approfondendo le seguenti questioni:

  1. Contratti di convivenza: cosa sono e chi può stipularli?
  2. Cosa possono regolare e quanto durano i contratti di convivenza?
  3. Gli effetti dei contratti di convivenza nei confronti delle parti e dei terzi
  4. Come si scioglie il contratto di convivenza?
  5. Il contratto di convivenza e la possibilità di concluderlo all’estero

Contratti di convivenza: cosa sono e chi può stipularli?

I contratti di convivenza sono accordi che possono essere redatti con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Con tale tipologia di contratto, gli interessati definiscono le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione degli aspetti patrimoniali e personali della vita di coppia quando i membri della stessa sono intenzionati ad iniziare una convivenza ovvero a programmarne lo svolgimento.

A questi contratti possono ricorrere unicamente tutte quelle persone che, legate da un vincolo affettivo, decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale, quando gli interessati non possano o non vogliano contrarre matrimonio.  

Cosa possono regolare e quanto durano i contratti di convivenza?

Con riferimento agli aspetti patrimoniali della relazione, con questo contratto si possono specificare il regime patrimoniale della convivenza, gli obblighi di contribuzione alle esigenze della famiglia, anche in considerazione dell’attività lavorativa o domestica delle parti, le modalità di uso della casa adibita a residenza comune, gli effetti e le conseguenze derivanti dalla cessazione della convivenza.

Si è già detto, però, che con questo accordo è possibile regolare anche gli aspetti di carattere personale della coppia. Infatti, i conviventi possono accordarsi sulle modalità di reciproca assistenza in caso di malattia o di incapacità di intendere e di volere di una delle parti.  

Con i contratti di convivenza, però, non si possono disciplinare i rapporti successori e, pertanto, al momento i conviventi possono regolare le proprie volontà solamente con un testamento, sempre nel rispetto dei diritti di eventuali legittimari.

Il contratto di convivenza ha una durata pari a quella del rapporto cui si riferisce, potendo, tuttavia, al termine della relazione, continuare a produrre effetti. Nello specifico, ciò accade se le parti hanno indicato, con questo accordo, le modalità per definire i rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni, alla cessazione del rapporto di convivenza.

Gli effetti dei contratti di convivenza nei confronti delle parti e dei terzi

Chiaramente quanto pattuito con il contratto di convivenza è vincolante soltanto per le parti che hanno stipulato l’accordo con la conseguenza che, nel caso in cui un convivente non tenga fede agli impegni assunti, l’altra persona è legittimata a rivolgersi al giudice per ottenere quanto è di sua spettanza.

Come si scioglie il contratto di convivenza?

Il contratto può essere sciolto su accordo delle parti o per recesso unilaterale, ma in tutti e due i casi è necessario che ciò avvenga con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Inoltre, il contratto di convivenza si risolve per effetto di matrimonio o unione civile fra i conviventi o fra uno di questi e un terzo e, infine, in caso di morte di uno dei contraenti.

Il contratto di convivenza e la possibilità di concluderlo all’estero

Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare presso l’Ufficio consolare competente per residenza, la “convivenza di fatto” con una persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero ed iscritta nello stesso Comune Aire, come precisato dal Ministero dell’Interno.

Se in possesso dei requisiti necessari, il cittadino italiano residente all’estero potrà stipulare il contratto di convivenza presso l’Ufficio consolare.

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